Art. 1366 – Interpretazione di buona fede

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede(1).

Note

(1)

E’ discusso se la norma si riferisca alla buona fede in senso soggettivo, quale criterio che tutela l’affidamento di una parte sull’altra, o in senso oggettivo, cioè quale canone di valutazione generale del comportamento delle parti.
Si ritiene comunque contrario a buona fede, ad esempio, dare rilievo ad interpretazioni troppo formalistiche dell’accordo.

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