Art. 1367 – Conservazione del contratto

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno(1).

Note

(1)

La regola contemplata nella norma ha valore residuale, poichè opera solo se non risultano utili i criteri interpretativi soggettivi (1362, 1363, 1364, 1365 c.c.). Inoltre, tale regola deve comunque rispettare la volontà delle parti, per cui non può operare se, ad esempio, è chiaro che le parti non intendono conservare gli effetti del negozio.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?