Art. 1368 – Pratiche generali interpretative

Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso(1).

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa 2083(2).

Note

(1)

La norma si riferisce ai c.d. usi interpretativi, costituiti dalle pratiche che servono a chiarire il senso di un accordo.

(2)

Poiché la norma contempla unicamente l’ipotesi in cui solo una parte sia un imprenditore, può ritenersi che essa ceda il passo alla regola di cui al comma precedente se il contratto è stipulato da due imprenditori.

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