Art. 1374 – Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge(1), o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità(2).

Note

(1)

Le parti sono vincolate alle conseguenze che la legge esprime in via imperativa, come accade, ad esempio, in tema di nullità del contratto (v. 1418 ss. c.c.) o di clausole e prezzi imposti (v. 1339 c.c.) e a quelle sancite in via dispositiva, ad esempio per le eventuali lacune del contratto (ad es. v. 1362 ss. c.c.).

(2)

Si ritiene che le fonti siano elencate in un ordine preciso, per cui l’applicazione di ciascuna è subordinata alla non applicabilità della precedente.

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