Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede(1)(2).
Note
(1)
In sede esecutiva la buona fede costituisce criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti nell’adempimento, in quanto queste sono tenute ad una serie di doveri di collaborazione che si sostanziano, tra gli altri, nell’obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte; nell’obbligo di solidarietà (2 Cost); nell’obbligo di protezione, cioè di evitare che i beni o la persona dell’altra parte subiscano pregiudizi.
(2)
La buona fede esecutiva viene richiamata per specificare la figura dell’abuso del diritto cioè di quella condotta che si sostanzia nell’esercizio di un diritto, in sé legittimo, in modo da ledere la sfera giuridica altrui (v. 833 c.c.), come nel caso del creditore che frazioni il proprio credito chiedendo una molteplicità di adempimenti in luogo di una prestazione unitaria.