Art. 1376 – Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato(1).

Note

(1)

In ordine agli effetti del contratto si distingue tra contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori: i primo hanno come immediata conseguenza il trasferimento o la costituzione del diritto e tale è, ad esempio, la compravendita di un bene di proprietà dell’alienante (v. 1470 ss. c.c.); con i secondi, invece, la parte assume un obbligo, come accade per il venditore di un bene altrui (v. 1478 c.c.).
In ordine alle modalità di conclusione si distingue tra contratti consensuali, che si perfezionano col consenso delle parti, e contratti reali, la cui perfezione esige anche la consegna del bene (ad esempio il deposito, v. 1776 c.c.).

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