Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate 1537(1).
Note
(1)
Massa di cose si ha, ad esempio, considerando come oggetto della compravendita (1470 c.c.) tutta la stoffa presente in un magazzino, anche se debba essere misurata per stabilirne il prezzo complessivo.