Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato(1), per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato 1261(2).
Note
(1)
Cioè in caso di rappresentanza volontaria (1387 c.c.).
(2)
Come, ad esempio, nei casi di divieti speciali di comprare (v. 1471 c.c.).