Art. 1390 – Vizi della volontà

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante(1). Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo(2).

Note

(1)

Se, cioè, egli versa in errore (1427 ss. c.c.), ovvero vi sia stata violenza (1434 ss. c.c.) o dolo (1439 ss. c.c.).

(2)

Ad esempio, il rappresentato viene raggirato da un terzo in accordo con la controparte che ne trae profitto (1439 comma 2, c.c.).

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