Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante(1). Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo(2).
Note
(1)
Se, cioè, egli versa in errore (1427 ss. c.c.), ovvero vi sia stata violenza (1434 ss. c.c.) o dolo (1439 ss. c.c.).
(2)
Ad esempio, il rappresentato viene raggirato da un terzo in accordo con la controparte che ne trae profitto (1439 comma 2, c.c.).