Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato(1).
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante(2).
Note
(1)
Se, ad esempio, Tizio incarica Caio di acquistare una scultura e Caio ignora che si tratta di un falso, la sua mala fede rileva.
(2)
Ad esempio, Tizio, consapevole che la scultura che vuole acquistare non è di proprietà del venditore Sempronio, incarica Caio, che ignora questa circostanza, di acquistarla: la buona fede di Caio non sana l’acquisto. Tale comma non si applica alla rappresentanza legale (1387 c.c.) in quanto non rileva, in tal caso, la volontà dell’incapace.