Art. 1398 – Rappresentanza senza potere

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli(1), è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto(2).

Note

(1)

Tali ipotesi sono diverse da quella in cui il potere, che esiste, viene usato per uno scopo diverso da quello per cui è stato conferito, cioè subisce una deviazione (c.d. abuso di potere) poiché in tal caso l’atto è esistente.

(2)

Il contratto è, quindi, inefficace ed il risarcimento è dovuto per la lesione del c.d. interesse negativo (v. 1337 c.c.), con esclusione, cioè, di quanto il terzo avrebbe potuto lucrare dal contratto. Del pari, è escluso che dal contratto possano essere vincolati il terzo o il (non) rappresentato.

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