Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato(1) dall’interessato 1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi(2).
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica(3).
Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Note
(1)
La ratifica è un atto unilaterale qualificato, secondo la tesi tradizionale, come una procura successiva. Ciò anche in considerazione del fatto che essa deve avere la stessa forma prescritta per il negozio cui si riferisce, come accade per la procura (v. 1392 c.c.).
(2)
I terzi che vengono in rilievo sono coloro che sono titolari di un diritto incompatibile con quei diritti che, in seguito alla ratifica, si producono in capo al ratificante o allo terzo stipulante.
(3)
Anche se il contratto è inefficace sussiste un rapporto giuridicamente rilevante tra terzo e falsus procurator che giustifica la necessità della volontà di entrambi per porre nel nulla l’accordo.