La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 82(1).
Note
(1)
Le violazioni di cui agli artt. 134-142 erano punite con l’ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000 (nel caso in esame, il limite edittale minimo era di Lire 20.000), moltiplicata per quaranta dall’art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa, il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 L. 689/1981.