Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo(1) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite(2), purché l’altra parte vi consenta 1594, 1602, 1624, 1918 comma 3, 2149, 2160, 2558(3).
Note
(1)
L’opinione dominante configura la cessione del contratto come fattispecie trilaterale, in quanto oltre al consenso del cedente e del cessionario è necessario anche quello del ceduto, poichè il nuovo rapporto si instaura tra questi ed un soggetto diverso da quello scelto in origine. Essa si distingue dal subcontratto, con il quale si creano due distinte fattispecie, seppur collegate.
(2)
Se il contratto prevede prestazioni a carico di una sola parte, così come se è stata eseguita una sola delle due prestazioni, si può configurare, al più, la cessione del credito (1260 c.c.) che è cosa diversa dalla cessione del contratto poichè quest’ultima implica trasferimento dell’intera posizione contrattuale, la prima, appunto, solo del diritto di credito.
(3)
Il consenso può essere dato al momento della cessione o già al momento della stipula (v. 1407 comma 1, c.c.).