Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata(1).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante 1889, 1918, 2011; 15 l.camb.; 17 l.ass.(2).
Note
(1)
Fino a questo momento se il ceduto adempie nei confronti del cedente l’adempimento è valido.
(2)
In tal caso non è nemmeno necessario osservare la procedura imposta dalla cessione del contratto.