Art. 1413 – Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto(1), ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante(2).

Note

(1)

Ad esempio, il promittente può eccepire che lo stipulante non gli ha corrisposto quanto dovuto come prezzo della prestazione a favore del terzo.

(2)

Ad esempio, la compensazione (1241 ss. c.c.) tra il credito ed un debito che abbia una fonte diversa dal contratto.

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