(1)Il contratto simulato non produce effetto tra le parti 123, 164(2).
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato(3), purché ne sussistano i requisiti di sostanza(4) e di forma 1350(5).
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario(6).
Note
(1)
La simulazione si distingue dal negozio indiretto, con il quale si realizzano determinati effetti mediante un negozio di per sè previsto per altri scopi, e dal negozio fiduciario, mediante il quale un soggetto trasferisce ad un altro la titolarità di un bene, con l’accordo che questi lo utilizzerà e ne disporrà solo secondo le istruzioni ricevute.
(2)
Si ha simulazione assoluta quando le parti fanno apparire ai terzi che hanno concluso un dato accordo ma, tra di esse, stabiliscono che questo non produce in realtà alcun effetto. La simulazione assoluta consta di due elementi, il contratto simulato e l’accordo simulatorio.
(3)
In tal caso si parla di simulazione relativa che esige, oltre al contratto simulato e all’accordo simulatorio, il contratto dissimulato, cioè quello che le parti intendono realmente stipulare. La simulazione può riguardare vari aspetti, ad esempio, le parti (1325 c.c.), il prezzo di un bene o l’oggetto stesso del contratto (1346 c.c.).
(4)
Ad esempio, non è possibile dissimulare una vendita in cui il denaro sia versato per corrompere un pubblico ufficiale (v. 318 c.p.) per illiceità della causa (1343 c.c.).
(5)
Per la giurisprudenza la regola subisce un’eccezione nel caso in cui le parti usino una vendita per dissimulare una donazione: la donazione, infatti, esige la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni, requisito che, se venisse rispettato, vanificherebbe l’esigenza dissimulatoria; così, si ritiene sufficiente la vendita unita ad una scrittura privata in cui si dichiara che il prezzo non è dovuto.
(6)
Per definizione la simulazione esige un accordo tra due soggetti pertanto anche se si tratta di atti unilaterali questi devono essere indirizzati ad una persona specifica.