Art. 1415 – Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi(1) che in buona fede(2) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione 2652, n. 4(3).

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti(4).

Note

(1)

Sono terzi tanto gli acquirenti a titolo oneroso che quelli a titolo gratuito in quanto la norma non fa alcuna distinzione.

(2)

La buona fede si presume ed è sufficiente che sussista al momento dell’acquisto (v. 1147 c.c.).

(3)

Ad esempio, Tizio e Caio simulano la vendita di un quadro dal primo al secondo; Caio, a sua volta, aliena a Sempronio e Tizio aliena a Mevio: Sempronio fa salvo il proprio acquisto sia nei confronti di Tizio che nei confronti di Mevio.

(4)

Sono tali, ad esempio, i creditori del simulato alienante per evitare che venga diminuita la garanzia del loro debitore (v. 2740 c.c.).

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