La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi(1) che in buona fede(2) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione 2652, n. 4(3).
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti(4).
Note
(1)
Sono terzi tanto gli acquirenti a titolo oneroso che quelli a titolo gratuito in quanto la norma non fa alcuna distinzione.
(2)
La buona fede si presume ed è sufficiente che sussista al momento dell’acquisto (v. 1147 c.c.).
(3)
Ad esempio, Tizio e Caio simulano la vendita di un quadro dal primo al secondo; Caio, a sua volta, aliena a Sempronio e Tizio aliena a Mevio: Sempronio fa salvo il proprio acquisto sia nei confronti di Tizio che nei confronti di Mevio.
(4)
Sono tali, ad esempio, i creditori del simulato alienante per evitare che venga diminuita la garanzia del loro debitore (v. 2740 c.c.).