Art. 1416 – Rapporti con i creditori

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato(1).

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti(2) e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato(3).

Note

(1)

Ad esempio, ai creditori che hanno sottoposto i beni a pignoramento. La regola deve essere coordinata con i principi in tema di trascrizione (v. 2643 ss. c.c.).

(2)

Il pregiudizio deriva dal fatto che il negozio simulato diminuisce la garanzia generica su cui i creditori possono soddisfarsi (2740, 1415 c.c.).

(3)

Se, invece, il conflitto è con i creditori non chirografari ma garantiti (v. 2745, 2784, 2808 c.c.), si risolve in base alle regole che governano i rapporti tra le garanzie stesse.

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