La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato(1).
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti(2) e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato(3).
Note
(1)
Ad esempio, ai creditori che hanno sottoposto i beni a pignoramento. La regola deve essere coordinata con i principi in tema di trascrizione (v. 2643 ss. c.c.).
(2)
Il pregiudizio deriva dal fatto che il negozio simulato diminuisce la garanzia generica su cui i creditori possono soddisfarsi (2740, 1415 c.c.).
(3)
Se, invece, il conflitto è con i creditori non chirografari ma garantiti (v. 2745, 2784, 2808 c.c.), si risolve in base alle regole che governano i rapporti tra le garanzie stesse.