Art. 1422 – Imprescrittibilità dell’azione di nullità

L’azione per far dichiarare la nullità 2652 n. 6 non è soggetta a prescrizione 2934(1), salvi gli effetti dell’usucapione(2) e della prescrizione delle azioni di ripetizione(3).

Note

(1)

Ciò costituisce una delle principali differenze dall’azione di annullamento, che è sempre passibile di prescrizione.

(2)

Pertanto chi ha conseguito il possesso (1140 ss. c.c.) di un bene in base ad un contratto nullo (1418 ss. c.c.) può, nonostante la nullità del contratto, agire per far dichiarare l’avvenuta usucapione se ne sussistono i presupposti (v. 1158 ss. c.c.). E’ escluso, invece, che possa operare la regola “possesso vale titolo” (v. 1153 c.c.) in quanto essa presuppone l’acquisto in base ad un titolo idoneo. Tale regola, però, può operare nei confronti dei terzi che acquistano da chi, a sua volta, ha ottenuto il possesso di quel bene in base ad un contratto nullo.

(3)

Colui che paga in base ad un contratto nullo realizza un indebito oggettivo (2033 c.c.) ed ha, pertanto, diritto alla restituzione di quanto versato. Tuttavia, tale diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (v. 2934, 2946 c.c.).

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