Il contratto nullo non può essere convalidato(1), se la legge non dispone diversamente(2).
Note
(1)
La convalida deve essere tenuta distinta dalla conversione (v. 1424 c.c.) e dalla rinnovazione di un atto nullo (che sussiste quando le parti, consce del vizio, esprimono una nuova volontà contrattuale, non viziata).
(2)
Ad esempio, la legge dispone diversamente in tema di esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle (v. 590 c.c.) e di esecuzione volontaria di una donazione nulla (v. 799 c.c.).