Art. 1424 – Conversione del contratto nullo

(1)Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma(2), qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità(3).

Note

(1)

La conversione prevista da tale norma si definisce sostanziale, in quanto postula di verificare la volontà dei contraenti. Essa si distingue dalla conversione formale, che opera automaticamente in base alla previsione di legge, come nel caso dell’atto pubblico (v. 2701 c.c.) o del testamento segreto (v. 607 c.c.).

(2)

Ad esempio, la conversione non opera se l’oggetto di una compravendita (1470 c.c.) non può essere venduto (v. 1346 ss. c.c.) o se la legge richiede l’adozione della forma scritta (v. 1350 c.c.) che, però, non viene adottata.

(3)

Oltre a tali requisiti è necessario che la nullità non sia dovuta ad illiceità in quanto l’ordinamento non concede mai tutela, nemmeno in via indiretta, a tale situazione.

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