Art. 1430 – Errore di calcolo

L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità(1), sia stato determinante del consenso 1429(2).

Note

(1)

Ad esempio, verso il prezzo di 100 credendo di acquistare cinque chilogrammi di pesce ma in realtà ne sto acquistando due.

(2)

Con la rettifica si corregge l’errore mantenendo in vita il contratto.

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