Art. 1431 – Errore riconoscibile

L’errore si considera riconoscibilequando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza 1176 avrebbe potuto rilevarlo(1).

Note

(1)

La riconoscibilità dell’errore è valutata in base a parametri oggettivi e non soggettivi e si tratta di un’indagine che deve essere fatta caso per caso. È discusso se sia necessario anche che colui che versa in errore non sia anche in colpa.

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