Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri(1) usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato(2)(3).
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Note
(1)
E’ discusso se integri un raggiro anche il comportamento reticente di una parte. La tendenza attuale è nel senso che, alla luce del principio di buona fede, la reticenza consente l’annullamento del negozio ogni volta in cui sulla parte incombe un dovere di informazione.
(2)
La norma si riferisce al c.d. dolo vizio, cioè determinante del consenso (v. 1440 c.c.). È necessario che i raggiri siano determinanti del consenso per cui, ad esempio, se nonostante il raggiro volto a farmi credere che il quadro è una pittura autentica di Picasso io comprendo che è una copia, il contratto non è annullabile.
(3)
In passato la dottrina era solita distinguere l’ipotesi di cui alla norma in commento, qualificata come dolus malus, da quella di dolus bonus, che consiste nell’esaltazione dei caratteri di un prodotto, e che veniva normalmente tollerata. Nella prospettiva più recente, tuttavia, si tende a garantire al massimo la protezione del consumatore (v. d.lgs. 6 settembre 2005, c.d. Codice del Consumo) e, pertanto, a reprimere ogni pratica commerciale ingannatoria.