Art. 1440 – Dolo incidente

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse(1); ma il contraente in mala fede risponde dei danni 2056(2).

Note

(1)

A differenza dell’art. 1439 del c.c. in cui si prevede il dolo vizio, cioè determinante del consenso, qui il dolo è solo incidente, cioè influisce sull’assetto negoziale ma di un contratto che sarebbe stato comunque concluso.

(2)

Il danno si determina considerando le diverse condizioni che si sarebbero create, in assenza di inganno, per il contraente raggirato.

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