Art. 1441 – Legittimazione

L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge(1).

L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse(2).

Note

(1)

L’azione di annullamento è, quindi, relativa. Pertanto è escluso sia che possa essere rilevata d’ufficio dal giudice, sia che possa essere rilevata dall’altro contraente, in quanto l’azione può essere esperita solo dallo stipulante a favore del quale la protezione è disposta (v. 1425 ss., 1421 c.c.).

(2)

Oltre all’ipotesi di interdizione legale, costituiscono altri esempi di eccezione alla regola di cui al comma 1, quella prevista in tema di matrimonio dell’interdetto (v. 119 c.c.) o in tema di impugnazione di testamento (v. 624 c.c.).

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