Art. 1448 – Azione generale di rescissione per lesione

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte(1), del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto(2).

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta(3).

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione 763 ss.; 166(4).

Note

(1)

Lo stato di bisogno non richiede un’indigenza assoluta ma si configura anche in caso di mera difficoltà economica momentanea. Esso si distingue dallo stato di pericolo che richiede la necessità di salvare sé o altri da un danno grave.

(2)

Si suole dire che la lesione deve essere “ultra dimidium”.

(3)

Pertanto, è necessario verificare se vi è lesione nel momento in cui la domanda è proposta.

(4)

La salvezza dipende dal fatto che in tale materia si prevede una disciplina specifica per l’ipotesi di lesione (v. 763 ss. c.c.)

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?