Art. 1457 – Termine per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra(1), questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione(2).

Note

(1)

Il termine è essenziale quando la prestazione perde qualsiasi utilità per la controparte se viene eseguita oltre il termine stesso. L’essenzialità è oggettiva se dipende dalla natura della prestazione, soggettiva se dipende dalla volontà dei contraenti, salvo che si tratti di mere clausole di stile (ad esempio, la clausola “entro e non oltre”).

(2)

Pertanto, se insorgono conflitti tra le parti, la conseguente sentenza giudiziale sarà accertativa.

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