La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti(1), salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite(2).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita 1456, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione 1467, 2652 n. 1(3).
Note
(1)
Pertanto, entrambi i contraenti sono tenuti a restituire quanto eventualmente già ricevuto in esecuzione del contratto (2033 c.c.).
(2)
Ad esempio, se il conduttore di un immobile smette di versare il canone dovuto periodicamente (1587 c.c.), il locatore non è tenuto a restituire i canoni ricevuti in precedenza.
(3)
Ad esempio, Tizio vende un quadro a Caio il quale, prima ancora di versare il prezzo, lo vende a Mevio. Se il contratto tra Tizio e Caio è risolto per l’inadempimento di Caio, l’acquisto di Mevio è salvo. Se il contratto di compravendita (1470 c.c.) è soggetto a trascrizione (v. 2643 ss. c.c.), l’acquisto è salvo solo se la sua trascrizione precede quella della domanda di risoluzione.