Art. 1459 – Risoluzione nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall’articolo 1420(1) l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Note

(1)

Si tratta dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.

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