Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa(1) dalla residenza familiare 144, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione 150 ss. o di annullamento 117 ss. o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare(2).
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni(3) del coniuge allontanatosi 179, 215 ss., nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
Note
(1)
La giusta causa di allontanamento consiste nel venir meno della cd. affectio maritalis, nell’aver presentato domanda di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio o di divorzio, o nell’aver causato gravi contrasti, perniciosi per la quiete familiare: in tali casi di impossibilità di prosecuzione della convivenza sarà legittimamente possibile interrompere l’obbligo di coabitazione di cui all’art. 143 del c.c., e la causa non sarà addebitabile nella separazione.
(2)
Le ipotesi di cui al comma 2 non sono tassative e possono essere integrate mutuando dalla disciplina dettata in materia di separazione, di cui all’art. 151 ss. c.c..
(3)
Controversa è la natura del provvedimento attuabile dal giudice: il rimando è alle norme sul sequestro (670 e ss. c.p.c.), in particolar modo emergerebbe il sequestro conservativo di cui all’art. 671 del c.p.c. e all’art. 2905 del c.c. attuato in via d’urgenza, pur dovendosi registrare richiami alla figura della garanzia reale (in aggiunta alla funzione sanzionatoria) di cui all’art. 2808 del c.c. e relativa ai beni del coniuge obbligato.