Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie(1) o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto(2).
Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede 1375(3).
Note
(1)
L’inadempimento sussiste anche nel caso di adempimento inesatto, in quanto il creditore ha diritto all’esatta prestazione.
(2)
Tuttavia, in considerazione della “ratio” sottesa alla norma, deve ritenersi che la stessa si applichi anche se sono previsti termini di adempimento diversi, quando l’eccezione sia proposta dalla parte tenuta ad adempiere per seconda.
(3)
Pertanto, l’eccezione deve essere rigettata se l’inadempimento altrui è di lieve importanza, come, ad esempio, se un contraente ritarda solo di pochissimo tempo l’adempimento nel caso in cui non sia oggettivamente o soggettivamente rilevabile un termine (1457 c.c.) di adempimento.