Art. 1465 – Contratto con effetti traslativi o costitutivi

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata(1).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata 1378(2).

L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione 1360 comma 2(3).

Note

(1)

Ad esempio, se Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita (1470 c.c.) di un quadro di Mantegna, ma il quadro stesso, dopo la stipula, rovina a causa di un allagamento imprevisto ed inevitabile del magazzino di Tizio, Caio è comunque tenuto a versare il prezzo.

(2)

Pertanto, se la società Alfa, con sede a Milano, deve consegnare a Caio, che vive a Napoli, 10.000 magliette bianche, una volta che Alfa le consegna al vettore Gamma (1678 c.c.) ha diritto al pagamento del prezzo anche se Gamma, a seguito di incidente stradale, dovesse perdere l’intero carico.

(3)

In tal caso si ha una deroga al principio di retroattività della condizione (v. 1360 c.c.).

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