Art. 147 – Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis 107, 155, 279, 330, 333; 30 Cost.; 570-572 c.p.(1).

Note

(1)

Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.

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