Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis 107, 155, 279, 330, 333; 30 Cost.; 570-572 c.p.(1).
Note
(1)
Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.