Art. 1470 – Nozione

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto(1) verso il corrispettivo di un prezzo 1376, 1465(2).

Note

(1)

La vendita è un contratto consensuale (1376 c.c.) e traslativo, con il quale, cioè, si attua il trasferimento o la costituzione di un diritto; non è, per sua natura, aleatoria (1469 c.c.). Oggetto del trasferimento possono essere anche beni complessi come, ad esempio, un’eredità (1542 c.c.); il codice prevede, dopo una disciplina generale e valevole per ogni tipo di vendita (1470 ss. c.c.), una serie di norme specifiche a seconda dell’oggetto del contratto (v. 1510 ss. c.c.).

(2)

Il prezzo è elemento essenziale della fattispecie e, di regola, consiste in una somma di denaro. Esso distingue la fattispecie dalla permuta (1552 c.c.) in cui vengono scambiati due beni. Inoltre, esso non deve essere meramente simbolico, poiché altrimenti si avrebbe una fattispecie definita dai romani come vendita nummo uno che, secondo l’inquadramento odierno, costituisce un’ipotesi di donazione (769 c.c.).

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