(1)Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile 1282.
Note
(1)
La norma contempla gli interessi compensativi, che si distinguono da quelli moratori e da quelli corrispettivi (v. 1224 c.c.).