Art. 1499 – Interessi compensativi sul prezzo

(1)Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile 1282.

Note

(1)

La norma contempla gli interessi compensativi, che si distinguono da quelli moratori e da quelli corrispettivi (v. 1224 c.c.).

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