Art. 1477 – Consegna della cosa

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita 1470(1).

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta 1527(2).

Note

(1)

Se si tratta di vendita di cosa generica il riferimento deve ritenersi fatto al momento dell’individuazione (1378 c.c.).

(2)

Ad esempio, in caso di compravendita di un quadro di Matisse, il venditore ha l’obbligo di consegnare il certificato di autenticità se ne è in possesso.

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