Art. 1478 – Vendita di cosa altrui

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore 1476 n. 2(1).

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa 171(2).

Note

(1)

Si tratta, quindi, di una vendita obbligatoria (1472 c.c.).

(2)

Può ovviamente accadere che il terzo titolare non intenda privarsi del bene: in tal caso il venditore è inadempiente (1453, 1218 c.c.).

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