Art. 1479 – Buona fede del compratore

Il compratorepuò chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà(1)

Salvo il disposto dell’articolo 1223 1483, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata(2); deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto(3). Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie 1482, 1483, 1488; 171.

Note

(1)

Per l’acquirente, quindi, vi è l’alternativa tra attendere di conseguire la proprietà del bene ovvero agire per la risoluzione, ma questa seconda possibilità è temporalmente limitata.

(2)

La risoluzione, infatti, renderebbe indebito (2033 c.c.) il corrispettivo dell’alienante. La norma fa salvo l’art. 1223 del c.c. in quanto il compratore ha anche il diritto al risarcimento del danno, in aggiunta a quello al rimorso del prezzo.

(3)

Quelle di cui all’art. 1475 del c.c..

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