Art. 148 – Concorso negli oneri

(1)I coniugi devono adempiere l’obbligazione di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316 bis(2).

Note

(1)

Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.

(2)

Prima della riforma, l’articolo recitava:
“I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti Cost. 30, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli 147, 324, 433. In caso di inadempimento il presidente del tribunale disp. att. 138, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole 147. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo 474 c.p.c., ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.”

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