Art. 1484 – Evizione parziale

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell’articolo 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente 2921(1).

Note

(1)

Pertanto l’acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto solo se deve ritenersi che non avrebbe concluso l’acquisto senza la parte evitta (1480 c.c.), altrimenti ha diritto solo alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno se ignorava l’altruità del bene.

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