Art. 1486 – Responsabilità limitata del venditore

Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro(1), il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia(2) col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese(3).

Note

(1)

La fattispecie si riferisce alla c.d. tacitazione del terzo, con la quale l’acquirente respinge le pretese del terzo mediante corresponsione del prezzo del bene.

(2)

Il venditore è liberato da tutte le conseguenze quindi, deve ritenersi, anche dall’obbligo di risarcire il danno.

(3)

Gli interessi decorrono dal momento in cui il compratore versa il prezzo al terzo mentre le spese sono quelle relative alla vendita (1475 c.c.) ma anche le eventuali ulteriori spese, ad esempio quelle giudiziali.

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