I contraenti possono aumentare(1) o diminuire(2) gli effetti della garanzia(3) e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio(4). È nullo ogni patto contrario 1229, 1266, 1489(5).
Note
(1)
Si pensi all’accordo tra le parti per cui il venditore, in deroga all’art. 1486 del c.c., si obbliga a corrispondere all’acquirente un risarcimento anche se questi riesca a tacitare il terzo.
(2)
Ad esempio, le parti possono escludere una delle componenti della garanzia (1478, 1480, 1483, 1484 c.c.), come il prezzo o le spese sostenute.
(3)
In base alla lettura combinata della norma in esame e del successivo art. 1488 del c.c. deve ritenersi che essa contempli e disciplini l’esclusione della garanzia dovuta sia per l’evizione (1483, 1484 c.c.) sia per la vendita di cosa altrui (1478, 1480 c.c.).
(4)
Si pensi all’ipotesi in cui venditore, dolosamente, venda il bene anche ad un terzo al fine di conseguire il prezzo due volte.
(5)
Inoltre, è sempre dovuta la garanzia se il comportamento del debitore-venditore viola l’ordine pubblico (1229 c.c.).