Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali(1) 1027 o personali 1599(2) non apparenti(3) che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480(4).
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Note
(1)
Ad esempio il diritto di servitù (1027 c.c.) o di usufrutto (978 c.c.). La norma non si riferisce ai diritti reali di garanzia che ricadono nella previsione dell’art. 1482 del c.c..
(2)
Ad esempio, il diritto al godimento di un immobile in qualità di locatario (1571 c.c.).
(3)
Il vincolo è non apparente quando per il suo esercizio non sono necessarie opere (beni materiali o attività umane) visibili e permanenti (v. 1061 c.c.). Ciò significa che la tutela prevista dalla norma opera solo se il compratore non poteva avere contezza visiva della limitazione.
(4)
La norma accomuna la c.d. evizione limitativa all’evizione parziale ma si tratta di due figure diverse: nella seconda il diritto del terzo incide sul piano quantitativo, nella prima sul piano qualitativo.