Il compratore è tenuto a pagare il prezzo(1) 1515 nel termine e nel luogo fissati dal contratto(2).
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo 1510 dove questa si esegue 1528(3).
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Note
(1)
L’elemento del prezzo è ciò che distingue la compravendita (1470 c.c.), da un lato, dalla permuta (1552 c.c.) e, dall’altro, dalla donazione (769 c.c.).
(2)
Se l’obbligazione del debitore rimane inadempiuta alla scadenza questi è in mora (1219 c.c.).
(3)
Si veda l’art. 1182 del c.c..