Art. 15 – Revoca dell’atto costitutivo della fondazione

L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta 555, 786, 2331.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

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