L’atto costitutivo 14 e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo 27, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione 25; 1387. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione 24; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente 27 e alla devoluzione del patrimonio 21 3, 31, 32, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione 28.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’articolo 12(1).
Note
(1)
Questo comma è stato abrogato dall’ art. 11, lett. b), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto), rimandandosi ora, per le modifiche intervenute, alla disciplina di cui al citato D.P.R.