È ammessa la separazione personale dei coniugi 155, 156, 156 bis, 191, 297, 548, 585; 70, 706 ss. c.p.c..
La separazione può essere giudiziale 151 o consensuale 158 232, 234; 708 c.p.c..
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale 706 c.p.c. o la omologazione di quella consensuale 711 c.p.c. spetta esclusivamente ai coniugi.