Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti(1), purché il patto sia ad essi opponibile 2653 n. 3(2).
Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Note
(1)
Si pensi all’ipotesi in cui Tizio vende a Caio un bene riservandosi la facoltà di riscattarlo e Caio, a sua volta, venda a Sempronio, che diviene terzo verso il quale Tizio può esercitare il diritto di riscatto.
(2)
Se il contratto ha ad oggetto beni immobili è necessario che il patto sia stato trascritto prima dell’alienazione al terzo (v. 2643 ss. c.c.), se, invece, ha ad oggetto beni mobili il patto è opponibile solo se ha data certa anteriore al momento in cui il terzo consegue il possesso in buona fede (v. 1155 c.c.).